Normative

Gli impianti elettrici nei locali a uso medico e assimilato hanno aspetti specifici finalizzati, soprattutto, a garantire la sicurezza dei pazienti. La norma tecnica degli impianti CEI che contiene le prescrizioni specifiche per i locali medici è la CEI 64-8, Sezione 710 che ha sostituito, nel 2001, la norma CEI 64-4. Alla sezione 710 si affianca la guida CEI 64-56:2007. Le norme di prodotto CEI EN sugli apparecchi elettromedicali che hanno, tutte, una valenza internazionale, perseguono lo stesso obiettivo. E’ opportuno evidenziare quanto indicato nella norma CEI 64-8;V1:2008 che abroga, nel primo articolo, il 710 la frase: “Gli impianti già realizzati, o in corso di realizzazione, secondo la norma CEI 64-4 sono ritenuti egualmente idonei agli effetti della sicurezza”. Abrogazione che, coerentemente, recepisce il nuovo approccio alla prevenzione ed, in particolare, alla valutazione del rischio del D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs. 106/09. Prevenzione intesa come “complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi” in un’ottica dinamica della valutazione dei rischi che tiene conto dell’evolversi della tecnica per gli opportuni adeguamenti. Tanta attenzione deriva dalla maggiore vulnerabilità allo shock elettrico ed al corretto funzionamento dell’impianto elettrico in cui viene a trovarsi il paziente. Soprattutto per ridurre due rischi:

  • Rischio di microshock;
  • Rischi specifici provocati dalla mancanza dell’alimentazione (continuità di esercizio). continua a leggere >

  • Legge 46/90 e norma CEI 64-4


    PREMESSA

    Va subito messo in chiaro che, indipendentemente dalla metratura dei locali, dalla potenza impegnata e dalla data di realizzazione dell'impianto elettrico, tutti gli studi dentistici debbono obbligatoriamente essere adeguati a queste normativa. e' evidente pertanto che anche gli impianti realizzati prima del 6 marzo 1990, data di entrata in vigore della legge 46/90, dovranno conformarsi alle nuove specifiche. riguardo a chi, fra locatore e conduttore di un contratto di affitto dell'immobile utilizzato come studio dentistico, debba farsi carico di tale adeguamento, è ragionevole ritenere che se il contratto riporta che l'immobile è stato affittato per uso studio medico, il locatore dovrebbe farsi carico delle spese di realizzazione dell'impianto di messa a terra dell'installazione dell'interruttore differenziale e della realizzazione del nodo equipotenziale.
    La normativa CEI 64-4 classifica gli studi medici in ambulatori medici di tipo a se si utilizzano apparecchi elettromedicali con parti applicate al paziente.

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    DPR 462 - 2001

    Gazzetta Ufficiale N. 6 del 08 Gennaio 2002

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n.462

    Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

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    Norma CEI 62 - 5

    Tutti gli apparecchi vengono classificati in tre classi (I, II, Alimentazione interna) secondo il tipo di protezione adottata.

    Apparecchio classe I:

    É definito come l’apparecchio nel quale la protezione contro i contatti diretti e indiretti non consiste soltanto nell’isolamento fondamentale, anche in una misura supplementare di sicurezza consistente nel collegamento delle parti conduttrici al conduttore di protezione del cablaggio fisso dell’impianto in modo tale che le parti conduttrici accessibili non possano trovarsi sotto tensione per un cedimento dell’isolamento fondamentale.

    Apparecchio classe II:

    É definito come l’apparecchio nel quale la protezione contro i contatti diretti ed indiretti non consiste soltanto nell’isolamento fondamentale, ma anche in misure supplementari di sicurezza quali il doppio isolamento o l’isolamento rinforzato. Queste misure non prevedono la messa a terra di protezione e non dipendono dalle condizioni di installazione.

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    CEI 62-148: IEC EN 62353

    Le seguenti prescrizioni si applicano: alle prove effettuate prima della MESSA IN SERVIZIO, alle PROVE PERIODICHE, alle prove effettuate dopo la RIPARAZIONE. Il livello e l’insieme delle prove devono essere scelti in modo da assicurare un’informazione sufficiente ed il livello di risultati di prova necessari per la valutazione della sicurezza dell’APPARECCHIO ElettroMedicale. Il personale che effettua la valutazione della sicurezza deve, inoltre, essere in grado di riconoscere le possibili conseguenze ed i pericoli connessi all’utilizzo di apparecchi non conformi. Il FABBRICANTE degli APPARECCHI EM /dei SISTEMI EM deve definire per le PROVE periodiche, l’intervallo ed il livello delle prove ed indicarli nella DOCUMENTAZIONE ANNESSA. Nel definire l’intervallo tra le prove, il FABBRICANTE deve tenere in considerazione quanto segue: il livello di rischio dell’apparecchio,, la sua frequenza di utilizzo, l’ambiente di funzionamento, il modo di funzionamento (ad esempio stazionario, mobile, di emergenza), la frequenza con cui si verificano i guasti nei dispositivi. In mancanza di informazioni nella DOCUMENTAZIONE ANNESSA sugli intervalli tra le PROVE periodiche (ad esempio nel caso di apparecchi meno recenti), questo intervallo deve essere definito, caso per caso, da una persona competente. Nel definire il livello di rischio, i fattori e le raccomandazioni sopra indicati forniti dal FABBRICANTE devono essere tenuti in considerazione, ed il corrispondente intervallo tra le prove deve essere impostato per una durata da 6 mesi a 36 mesi. continua a leggere >


    CEI 64-8

    CONTROLLO PERIODICO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

    ASPETTI GENERALI SULLE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

    Il controllo periodico degli impianti elettrici è un obbligo che fa capo al datore di lavoro, nel contesto delle attività che deve mettere in atto per mantenere in efficienza tutte le misure di sicurezza per le persone. La legislazione presenta richiami generali che fanno poi riferimento alle specifiche normative tecniche che nel caso degli luoghi adibiti ad uso medico sono riportate nella Norma CEI 64/8 Sez. 710 – “Locali ad uso medico”. I controlli periodici sugli impianti elettrici variano in funzione di fattori quali la dimensione della struttura, l’accessibilità da parte di pubblico, la tipologia di attività medica svolta nei singoli locali, ecc. Bisogna infatti tener conto che gli impianti elettrici sono, da una parte fonte di rischio (folgorazione, microshock, innesco e/o propagazione di incendio, ecc.); ma dall’altra possono contribuire a ridurre o contenere rischi di altra natura (es. illuminazione di sicurezza, alimentazione di riserva, ecc.). Spetta quindi al datore di lavoro impostare un sistema organico e coordinato di controlli che, tenuto conto delle specificità della struttura, consentono un ragionevole monitoraggio della sicurezza dell’impianto.

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    Sicurezza sul Lavoro Sanzioni D. Lgs. 81 del 09.04.2008

  • Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
    Omessa manutenzione e ripristino in sicurezza di luoghi di lavoro, impianti e dispositivi
    Art. 64 co. 1 lett. „c“ D.Lgs. 81/08
    Art. 68 co. 1 lett. “b” D. Lgs. 81/08
    arresto da 3 a 6 mesi o sanzione da 2.000 a 10.000 Euro
  • Assenza di illuminazione sussidiaria
    Omessa predisposizione di illuminazione necessaria ad evitare situazioni di pericolo. Omesso adeguamento dei luoghi di lavoro all’allegato IV del D.Lgs. 81/08
    Ex art. 31 D.P.R. 547/55
    Art. 64 co. 1 lett. „a“ D.Lgs. 81/08
    Art. 63 co. 1 D.Lgs. 81/08
    Allegato IV punto 1.10.7.3
    Art. 68 co. 1 lett. “b” D. Lgs. 81/08
    arresto da 3 a 6 mesi o sanzione da 2.000 a 10.000 Euro